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Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Persone che possono presentare la segnalazione

  • I dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la Fondazione, 
  • I consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e i soggetti con un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la Fondazione, 
  • I lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Fondazione, 
  • I tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione, 
  • Altri soggetti (La segnalazione può essere presentata anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso). 

Tutela della persona segnalante

Per la persona segnalante l’ordinamento prevede:

  • la tutela della riservatezza (anche per il facilitatore, la persona coinvolta e le persone menzionate nella segnalazione); - la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’Amministrazione in ragione della segnalazione;
  • le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
  • misure di sostegno da parte degli enti inseriti in un apposito elenco pubblicato dall’ANAC.

A tal fine è istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consultabile al seguente link: 

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9 

 

Possono formare oggetto della segnalazione le seguenti informazioni: 

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Non possono essere oggetto della segnalazione le seguenti informazioni: 

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico; • le informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
  • le segnalazioni di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato Decreto;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

All’atto della segnalazione o della denuncia il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato ed i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini delle tutele normativamente previste.

Procedura per l’invio della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Se la segnalazione ha ad oggetto le condotte del RPCT, questa può essere presentata al Segretario Generale della Fondazione, secondo le modalità di cui ai numeri “2”, “3” e “4” di sotto indicate.

A scelta del segnalante, la segnalazione può essere presentata in forma scritta (mediante la piattaforma informatica, il servizio postale, la consegna a mano) o in forma orale (incontro in presenza) È preferibile l’utilizzo della forma scritta attraverso la piattaforma informatica.

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle descritte sono irricevibili come segnalazioni di “whistleblowing” e sono trattate come segnalazioni ordinarie. In caso di segnalazione anonima, qualora il segnalante venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista per il whistleblower.

1.Segnalazione presentata mediante la piattaforma informatica

La piattaforma consente al segnalante, previa autenticazione, di compilare e inviare in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”.

A seguito dell’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

 

Accesso alla piattaforma informatica:

                                                                                    PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING

2. Consegna a mano

La segnalazione cartacea può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione presso i Servizi Generali di Piazza Savoia,6 – 10122 Torino, utilizzando l’apposito modello di segnalazione.

La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione.

Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta con evidenza della dicitura “riservata – whistleblowing”.

3. Utilizzo del servizio postale

La segnalazione può essere presentata, altresì, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, utilizzando l’apposito modello di segnalazione, che dovrà essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione presso i Servizi Generali di Piazza Savoia,6 – 10122 Torino.

La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta con evidenza della dicitura “riservata – whistleblowing”.

4. Segnalazione presentata in forma orale

Su richiesta dell’interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente in un incontro con il RPCT della Fondazione e il personale dallo stesso espressamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo oppure mediante verbale.

Ulteriori canali: Segnalazione all’ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) solo se:

  • il canale interno non è attivo ovvero non conforme al cd. “Decreto Whistleblowing”;
  • se ha effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
  • se ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • se si ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica solo se:

  • il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all’ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
  • il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
ISTRUZIONI UTILIZZO PIATTAFORMA
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MODULO SEGNALAZIONI
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